Art. 13.
(Potestà regolamentare).

      1. Il Garante ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.
      2. In particolare, il Garante, con proprio regolamento, disciplina:

          a) l'organizzazione dei propri uffici centrali e periferici, le sfere di competenza dei propri funzionari, nonché la contabilità e il bilancio;

          b) il funzionamento della Conferenza e i rapporti di collaborazione con i garanti regionali per l'infanzia;

          c) i procedimenti autorizzatori di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          d) le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

          e) l'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, comma 2, sentito il parere vincolante

 

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del Garante per la protezione dei dati personali;

          f) la promozione della funzione di mediazione familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori del settore;

          g) le modalità di intervento in giudizio di cui all'articolo 9.